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BY A.R.M.E. ASCENSORI S.R.L. / PARTITA IVA IT01689391009 / CAPITALE SOCIALE 100.000,00 EURO I.V.
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali, vediamo insieme in questa breve guida quali sono e come fruirne.
Applicazione dell'aliquota agevolata in misura del 4% ai sensi dell'articolo 41-ter della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 inerente le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche
E' la detrazione riconosciuta per interventi di ristrutturazione edilizia, ove applicabile è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo per il 50% (36% per u.i. diverse da abitazione principale), da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2025 e 36% (30% per u.i. diverse da abitazione principale) per le spese effettuate dal 1° gennaio 2026
E' la detrazione per opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche, introdotta dalla legge n. 234/2021 per il solo 2022, prorogata dalla legge n. 197 del 2022, ed attualmente modificata dalla Legge di bilancio 2025, è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo per il 75% delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2025. La detrazione è subordinata ad asseverazione di conformità ai requisiti del DM 236/89 rilasciata da tecnici abilitati su incarico del committente e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Le suesposte agevolazioni, ad esclusione dell'IVA, non sono cumulabili fra loro nè alla detrazione Irpef (19%) prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
Per la quota di spesa non agevolata dai bonus in esame è tuttavia possibile accedere ai contributi a fondo perduto concessi ai sensi della Legge n. 13/89 per la realizzazione di opere finalizzate al superamento od all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati.
Maggiori informazioni su queste e ulteriori agevolazioni sono disponibili presso l'area dedicata dell'agenzia delle entrate. Di seguito il collegamento per accedere alla sezione
Maggiori informazioni su queste e ulteriori agevolazioni sono disponibili presso l'area dedicata del proprio Comune o della propria Regione. Di seguito l'esempio del Comune di Roma
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